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Dottrina - Giurisprudenza  
 
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- sentenze del giorno -

 

Decreto ingiuntivo

L'opponente può citare il terzo solo se autorizzato dal giudice

Tribunale di Reggio Emilia

- Sentenza 7 giugno 2012 n. 1092 -

L’opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al giudice per la sua chiamata, analogicamente all’articolo 269 comma 2 del codice di procedura civile, limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente e ingiunto, e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo. Lo ha deciso il tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 1092 del 7 giugno scorso al termine di una controversia che traeva origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una delle parti in causa, entrambe prestatrici di una fideiussione a garanzia del debito di un terzo.

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RESPONSABILITÀ
Risarcimento automatico per il danno da lite temeraria

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 23 agosto 2011 n. 17485

24 agosto 2011

Per ottenere il risarcimento da lite temeraria non è necessario dover fornire la prova concreta del danno subìto. In quanto il danno “secondo la comune esperienza” è in re ipsa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17485/2011 con la quale ha accolto la domanda di ristoro di una ditta chiamata ingiustificatamente in causa per il pagamento di un credito da essa non dovuto.

Per la Suprema Corte: “All’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”.
 

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RISARCIMENTO DEL DANNO
Se la vacanza è all inclusive la mensa deve essere abbondante
Giudice di Pace di Milano - Sezione IX civile - Sentenza 18 gennaio 2011 n. 729
09 marzo 2011

Se c'era sul depliant, il turista deve trovarlo anche in albergo. L'assenza dei comfort presenti nel materiale pubblicitario, se provata, costituisce di per sé inadempimento contrattuale. E dà diritto alla restituzione di parte del prezzo oltre che al risarcimento del danno da vacanza rovinata. Lo ha stabilito il giudice di Pace di Milano, con la sentenza del 18 gennaio 2011 n. 729, condannando in solido l'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto e il tour operator.

In particolare, il giudice ha ritenuto provata, anche attraverso l'escussione di testi, tutta una serie di disservizi puntigliosamente elencati dagli attori. E, soprattutto, l'assenza del trattamento all inclusive promozionato dall'agenzia di viaggi. Dall'acqua gasata a pagamento ai pasti insufficienti, dal phon non funzionante agli yogurt scaduti, nulla nella struttura recettiva di Forteventura alle Canarie era come promesso sulla locandina pubblicitaria.

Secondo il giudice di pace, che richiama la Cassazione (n. 10651/2008), “il viaggio tutto compreso è un nuovo tipo di contratto in cui la finalità turistica, o scopo di piacere, non è un motivo irrilevante, ma costituisce la causa del contratto” ragione per cui “l'inadempimento totale o parziale richiede il riequilibrio della sinallagmaticità del contratto”.

Dunque, l'assenza dei servizi previsti “giustifica la richiesta di riequilibrio della corrispettività delle prestazioni” mediante, nel caso di specie, la restituzione di un terzo dell'importo versato dagli attori per ogni pacchetto e 300 euro ciascuno per il risarcimento del danno “per non aver potuto godere pienamente della sperata opportunità di svago e riposo”. 

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RESPONSABILITÀ CIVILE
Il tour operator deve risarcire il danno psicologico per l'overbooking
Tribunale di Bergamo - Sezione I civile - Sentenza 28 settembre 2010 n. 1999
22 febbraio 2011

Il tour operator deve risarcire i propri clienti per il danno subito in viaggio anche se indipendente dalla propria responsabilità. Non solo, ma è obbligato anche a liquidare il danno non patrimoniale dovuto ai disagi e agli imprevisti sopportati dai viaggiatori. Con questa motivazione il tribunale di Bergamo ha condannato l'organizzatore di un pacchetto turistico a risarcire i propri clienti, per un totale di 200 euro ciascuno, per la maggior somma dovuta ad una compagnia aerea Nepalese per il ritorno in Italia e per i danni subiti. Infatti, a causa di un blocco dei voli i passeggeri hanno dovuto acquistare, per una tratta interna, un biglietto in business class del costo aggiuntivo di 50 euro. Altri 150 euro, invece, sono stati liquidati a titolo di danno non patrimoniale perché “in ragione delle modalità di rientro, che ha visto frazionarsi il percorso in più voli ed aumentare i tempi di attesa rispetto al previsto”, secondo il giudice, è presumibile che ciò “abbia cagionato agli attori dei disagi, in termini di sofferenza psicologica dovuta alla percezione della situazione di incertezza del rientro da un Paese straniero ed alla necessità di aspettare le sorti dell'overbooking”. La cifra è stata individuata in via equitativa sulla base delle caratteristiche del viaggio rispondente “ad uno standard qualitativo medio-basso” e considerato che “l'evento si è realizzato soltanto nella fase conclusiva del viaggio”. Al tour operator spetta il diritto di rivalersi a sua volta sulla propria assicurazione. Nulla invece è stato riconosciuto ai clienti per il fatto che il percorso di trekking “oltre che infestato dalla sanguisughe” non permetteva una volta a destinazione “il rientro alla base in autonomia”.

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SERVIZIO POSTALE
Risarcimento integrale all'utente per ritardato recapito di postacelere
Corte costituzionale - Sentenza 7-11 febbraio 2011 n. 46
11 febbraio 2011

Le Poste devono risarcire l'intero danno subito dal cliente in caso di ritardo nel recapito di una spedizione effettuata con il servizio postacelere. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza 46/2011 dichiarato illegittimo l'articolo 6 del Dpr n. 156 del 1973 nella parte in cui il concessionario non incontra alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni. A sollecitare l'intervento dei giudici di Palazzo della Consulta è stato il tribunale di Napoli al quale si era rivolta una società che aveva spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per partecipare a una gara per l'affidamento di un appalto. La spedizione, a causa di un errore del vettore, è stata effettuata a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia, con conseguente esclusione dalla gara dell'istante, essendo nel frattempo scaduto il termine di presentazione delle offerte. La Posta, riconosciuto l'errore, si è limitata a rimborsare all'utente il costo di spedizione, ma ora dovrà risarcire il danno effettivamente subito dalla società. I giudici della Corte costituzionale, infatti, nel "bocciare" la norma hanno affermato che "la previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso di servizio postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere a una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo".

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SOCIAL NETWORK
Risarcibile il danno morale soggettivo per la diffamazione su Facebook
Tribunale di Monza - Sezione IV civile - Sentenza 2 marzo 2010 n. 770
07 aprile 2010

quindicimila euro di risarcimento per la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro della ex. Tanto è costato il commento a una fotografia postata su Facebook a un uomo che aveva apostrofato in malo modo la ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione.
Il tribunale di Monza, nella sentenza n. 770/2010 ha sottolineato come «coloro che decidono di diventare utenti di "Fa." sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto». In questa consapevolezza nell'uso del social network deve rientrare anche quella che i commenti inseriti - benché inizialmente leggibili solo dagli "amici" - possono essere diffusi in modo più ampio attravero il tagging e sfuggire quindi al controllo degli autori.

La sentenza, di rilievo per il modo in cui viene individuata la corrispondenza univoca tra l'autore del commento e il convenuto, entra nel merito delle modalità con cui determinare natura e ammontare dell'indennizzo. Il danno occorso alla ragazza, spiega il giudice, è «danno morale soggettivo inteso quale «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima» del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica».